La certificazione degli impianti o dichiarazione di rispondenza (DIRI), č necessaria quando non č presente o č mendace la dichiarazione di conformitā dell’impianto elettrico.

La verifica della rispondenza segue quanto sancito all’art. 6, comma 3 del DM 22 GENNAIO 2008, n. 37 recante
“riordino delle disposizioni in materia di attivitā di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, ed č
comprensiva di:

 

 

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sopralluogo per il rilievo degli impianti elettrici;

 

 

 

 

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verifiche visive (protezione contro i contatti diretti, integritā dei cavi, idoneitā dei colori sui conduttori di neutro e PE, rispetto delle sezioni minime, idoneitā degli interruttori sui quadri ecc..);

 

 

 

 

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misura della resistenza totale di terra;

 

 

 

 

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misura della continuitā dei conduttori di protezione (alveoli di terra delle prese a spina, masse e masse estranee collegate all’impianto di terra dell’edificio), per la verifica della protezione contro i contatti indiretti;

 

 

 

 

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misura della resistenza di isolamento dei conduttori;

 

 

 

 

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verifica dell’efficienza delle protezioni differenziali;

 

 

 

 

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stesura degli schemi unifilari dei quadri elettrici completi di calcolo di coordinamento delle protezioni;

 

 

 

 

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stesura di apposita relazione riservata di adeguamento (nel caso sia necessario eliminare carenze sull’impianto);

 

 

 

 

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stesura della dichiarazione di rispondenza firmata da un professionista iscritto all’Albo e completa di relazione comprovante i risultati dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate.

 

 

 

 

 

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