La
certificazione degli impianti o dichiarazione di rispondenza (DIRI), č necessaria
quando non č presente o č mendace la dichiarazione di conformitā
dell’impianto elettrico.
La verifica della rispondenza segue quanto sancito
all’art. 6, comma 3 del DM 22 GENNAIO 2008, n. 37 recante
“riordino delle disposizioni in
materia di attivitā di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”, ed č
comprensiva di:
|
-
|
sopralluogo
per il rilievo degli impianti elettrici;
|
|
|
|
-
|
verifiche
visive (protezione contro i contatti diretti, integritā dei cavi,
idoneitā dei colori sui conduttori di neutro e PE, rispetto delle sezioni
minime, idoneitā degli interruttori sui quadri ecc..);
|
|
|
|
-
|
misura
della resistenza totale di terra;
|
|
|
|
-
|
misura
della continuitā dei conduttori di protezione (alveoli di terra delle prese
a spina, masse e masse estranee collegate all’impianto di terra
dell’edificio), per la verifica della protezione contro i contatti
indiretti;
|
|
|
|
-
|
misura
della resistenza di isolamento dei conduttori;
|
|
|
|
-
|
verifica
dell’efficienza delle protezioni differenziali;
|
|
|
|
-
|
stesura
degli schemi unifilari dei quadri elettrici completi di calcolo di
coordinamento delle protezioni;
|
|
|
|
-
|
stesura
di apposita relazione riservata di adeguamento (nel caso sia necessario
eliminare carenze sull’impianto);
|
|
|
|
-
|
stesura
della dichiarazione di rispondenza firmata da un professionista iscritto
all’Albo e completa di relazione comprovante i risultati dei
sopralluoghi e delle verifiche effettuate.
|
|
|
|