Lo Studio New Project si occupa
della valutazione dell'esposizione
al fulmine di una struttura e dell’identificazione dei sistemi di
protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi delle norme CEI EN
62305-1/4 Seconda Edizione.
Nell'analisi dell'esposizione al fulmine della struttura.
vengono considerati i seguenti tipi di perdita:
- L1 perdita di vite umane;
- L2 perdita di servizio pubblico;
- L3 perdita di patrimonio culturale insostituibile;
- L4 perdita economica (struttura e suo contenuto, servizio e perdita di
attività).
Per ciascun tipo di perdita deve essere valutato il
relativo rischio:
- R1 rischio di perdita di vite umane;
- R2 rischio di perdita di servizio pubblico;
- R3 rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
- R4 rischio di perdita economica.
Se
dalla valutazione dei singoli rischi emerge che questi sono superiori ai
limiti di Norma, bisogna installare adeguate
misure di protezione atte a ridurre entro i limiti i rischi suddetti,
viceversa la struttura si può definire soggetta ad un rischio tollerabile.
Lo
Studio New Project fornisce elaborati planimetrici e relazione tecnica con
l'elaborazione completa di tutti i tipi di rischio e l'indicazione di
eventuali sistemi di protezione da installare.
Si rammenta che in riferimento all’analisi del
rischio da fulminazione (qualora questo sia già stato valutato), emerge
l’obbligo Normativo di rivalutare sempre l’analisi del rischio
con la nuova Norma CEI EN 62305 parte seconda, edizione seconda
“PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. PARTE 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO”,
la quale è entrata in vigore il 01/03/2013.
L’obbligo, per i luoghi di lavoro, non
deriva direttamente dalla Norma, bensi in ottemperanza al Testo Unico sulla
Sicurezza sul Lavoro (Dlgs 81/08), il quale all’art. 29 comma 3, come
modificato dal Dlgs 106/09 così recita:
“la
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1,2, in occasioni di modifiche del processo
produttivo, o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini
della sicurezza e salute dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di
tale rielaborazione, le misure di protezione devono essere aggiornate.
Nelle ipotesi
di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi
deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2,
nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
Il destinatario dell’obbligo in
questione è il datore di lavoro.
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